(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad affidare la gestione della Centrale provinciale di Emergenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) e relativo allegato programma 5, all'Azienda speciale U.S.L.- Centro-sud ed a fissarne le modalità operative con apposite direttive sulla base dei principi e delle raccomandazioni dell'Unione europea. 17)