Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1988, n. 37.
(1) Alle abitazioni danneggiate da atti di terrorismo politico risultanti da denuncia da parte del danneggiato e da attestazione della magistratura che svolge le indagini, si applicano le agevolazioni di cui al numero 1 della lettera D) del primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche. Non si applica la causa di esclusione di cui alla lettera d) dell'articolo 6 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, inserita dal comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 21 gennaio 1988, n. 3.