(1) Per poter garantire alla popolazione un'adeguata assistenza odontoiatrica nei giorni festivi e prefestivi, le unità sanitarie locali della provincia di Bolzano possono stipulare convenzioni con medici specialisti in odontoiatria, con odontoiatri, nonché con dentisti abilitati ed iscritti all'albo professionale della provincia, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta provinciale.
(2) La Giunta provinciale determinerà, con propria deliberazione, le strutture pubbliche e private adeguate a detto servizio, le prestazioni ivi erogabili, nonché le tariffe spettanti ai medici.