(1) Quando l'assistenza curativa odontoiatrica in forma diretta o mediante medici specialisti convenzionati non sia sufficiente a soddisfare le richieste, la Giunta provinciale su motivata richiesta delle unità sanitarie locali, autorizza l'erogazione delle prestazioni curative in odontoiatria in forma indiretta da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.
(2) La Giunta provinciale può stabilire per determinate categorie di persone un ulteriore importo da rimborsare.2)