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a) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 151)
Disciplina dell'orientamento scolastico e professionale

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1)
Pubblicata nel B.U. del 17 maggio 1988, n. 22.

Art. 5 (Servizio pubblico di orientamento e forme di collaborazione)

(1) L'Ufficio provinciale ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale costituiscono il servizio pubblico provinciale di orientamento scolastico e professionale.

(2) L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale collaborano con le scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, con le scuole di formazione professionale e con quelle istituzioni pubbliche o private anche estere, che possono fornire informazioni e documentazioni utili per lo svolgimento dell'attività di orientamento. A tal fine possono venire stipulate convenzioni che disciplinino modalità e contenuti della collaborazione.

(3) Essi svolgono altresì studi e ricerche, servendosi anche di istituti specializzati, approntano documenti e raccolgono informazioni dirette a diffondere le iniziative di formazione professionale e, attraverso la eventuale promozione di esperienze lavorative, forniscono le conoscenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi.

(4) L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale hanno il compito di proporre ogni misura atta ad adeguare gli interventi di formazione alle prospettive ed alle esigenze dell'attività produttiva e, nel rispetto delle scelte e delle attitudini individuali, informano i giovani circa le reali occasioni occupazionali.

(5) L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale collaborano con l'Ufficio mercato del lavoro e con l'Osservatorio sul mercato del lavoro, ed operano in collegamento con le parti sociali, gli Uffici di Collocamento, l'Ufficio del Lavoro e l'Ispettorato del Lavoro.

(6) L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale assicurano alle scuole la necessaria consulenza, la documentazione, le informazioni in materia di orientamento scolastico e professionale, nel rispetto della libertà didattica dei docenti e dell'autonomia didattica e amministrativa garantite a dette istituzioni dalla legislazione vigente.

(7) La relazione annuale di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, comprende anche un capitolo dedicato alle iniziative assunte da ciascuna scuola di istruzione secondaria per promuovere l'orientamento scolastico-professionale all'interno della scuola stessa.

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ActionActionC Orientamento professionale
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15 —
ActionActionArt. 1 (Finalità dell'orientamento scolastico e professionale)
ActionActionArt. 2 (Destinatari delle attività di orientamento)
ActionActionArt. 3 (Uffici per l'orientamento scolastico e professionale e loro compiti)
ActionActionArt. 4 (Uffici e sedi periferiche)
ActionActionArt. 5 (Servizio pubblico di orientamento e forme di collaborazione)
ActionActionArt. 6 (Programmazioni annuali)
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9 (Aggiornamento del personale)
ActionActionArt. 10 (Disposizioni finali)
ActionActionArt. 11   
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