In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 51)
Incentivazione della conoscenza delle lingue

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 24 marzo 1987, n. 14.

Art. 1 (Obiettivi e principi generali)         delibera sentenza

(1)  Con l'intento di ampliare gli orizzonti culturali della popolazione, di venire incontro alle esigenze del mondo economico moderno e di contribuire al processo di unificazione europea, la Provincia autonoma di Bolzano promuove, tramite gli assessorati competenti, la partecipazione a corsi pubblici o privati tesi all'apprendimento delle lingue straniere ad esclusione della seconda lingua (italiano o tedesco).

(2)  Viene promossa la frequenza dei corsi che si svolgono all'estero.

(3)  La lingua straniera insegnata nei corsi deve corrispondere alla lingua della popolazione dello Stato o della regione in cui si svolgono i corsi.

(4)  Ai sensi del primo comma, col termine di "corsi" si intendono quei cicli d'apprendimento di breve o lunga durata, ovvero corsi che coprano un intero anno scolastico o accademico, con cui una lingua viene insegnata direttamente tramite lezioni di lingua o, indirettamente, con lo svolgimento di lezioni improntate su materie d'insegnamento qualsiasi.

(5)  Rimangono salve le disposizioni di cui alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche. 2)

(6)  La Giunta provinciale è altresì autorizzata a promuovere, direttamente o tramite affidamento a terzi, corsi ed altre iniziative finalizzate a favorire la conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture. Per l'effettuazione ed anticipazione delle spese, nonché per l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria della Provincia per il versamento delle quote a carico dei partecipanti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18. 3) 

(7)  La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere a enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, vantaggi economici per promuovere la conoscenza delle lingue straniere. Le organizzazioni beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnate per statuto in attività di promozione della conoscenza delle lingue straniere  oppure in attività culturali o giovanili  e non devono perseguire scopo di lucro. I vantaggi economici di cui al presente articolo sono concessi nelle forme previste all’articolo 2, commi 2, lettere a) e c), 3, 4 e 9, nonché all’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e secondo i criteri di attuazione deliberati dalla Giunta provinciale.  4)

(8)  Per il finanziamento degli investimenti per le attività di promozione della conoscenza delle lingue straniere si applicano le modalità previste dall’articolo 11 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche. 5)

(9)  Sui finanziamenti erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni secondo le modalità previste dall’articolo 15-bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche. 6)

massimeDelibera 10 ottobre 2023, n. 869 - Criteri per la concessione di sovvenzioni per l'incentivazione della conoscenza di lingue straniere
massimeDelibera 24 gennaio 2023, n. 59 - Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per il gruppo linguistico italiano
massimeDelibera 7 dicembre 2021, n. 1049 - Criteri per l’attribuzione di vantaggi economici per la promozione servizio giovani, educazione permanente e conoscenza del tedesco seconda lingua e lingue straniere e del sistema di biblioteche pubbliche del gruppo linguistico italiano (vedi anche delibera n. 59 del 24.01.2023) (modificata con delibera n. 721 del 29.08.2023)
massimeDelibera 2 febbraio 2021, n. 73 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione della conoscenza delle lingue e modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici nei settori cultura, giovani ed educazione permanente
massimeDelibera 19 dicembre 2017, n. 1415 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell'educazione permanente e delle biblioteche del gruppo linguistico italiano (modificata con delibera n. 1261 del 04.12.2018, delibera n. 95 del 11.02.2020 e delibera n. 73 del 02.02.2021)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 576 del 30.12.2004 - Erogazione di contributi provinciali per corsi di lingue - parziale idonea documentazione di spesa
2)
L'art. 1, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
3)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 40 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, e successivamente sostituito dall'art. 19, comma 1, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
4)
L'art. 1, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16, successivamente sostituito dall'art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3, e dall'art. 14, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, ed infine così modificato dall'art. 31, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
5)
L'art. 1, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
6)
L'art. 1, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionA Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
ActionActionB Provvidenze per attività culturali
ActionActiona) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5
ActionActionArt. 1 (Obiettivi e principi generali)        
ActionActionArt. 1/bis (Settimane linguistiche intensive)
ActionActionArt. 2 (Beneficiari delle sovvenzioni)  
ActionActionArt. 3 (Limiti di reddito e graduatorie)  
ActionActionArt. 4 (Durata dei corsi ed entità della diaria)
ActionActionArt. 5 (Criteri per le graduatorie)
ActionActionArt. 6 (Bandi, modalità e criteri)
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8-9.   
ActionActionArt. 10 (Norma transitoria)
ActionActionc) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
ActionActioni) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
ActionActionk) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9
ActionActionC Tutela dei beni culturali
ActionActionD Istituzioni culturali
ActionActionE Archivio provinciale
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico