(1) Qualora il tribunale per i minorenni ritenga opportuno, nell'ambito della propria competenza amministrativa, avvalersi, con riferimento ai servizi locali, della facoltà di cui all'articolo 25 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, modificato con la legge 25 luglio 1956, n. 888, l'ufficio seguirà le linee direttive dell'assistenza date dai regolamenti provinciali in ordine all'infanzia e all'adolescenza, riferendo per iscritto all'autorità giudiziaria minorile sull'andamento dell'azione assistenziale.
(2) Alla riunione relativa alle prescrizioni da darsi dell'autorità giudiziaria al minore, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, modificato con la legge 25 luglio 1956, n. 888, presenzierà il direttore dell'ufficio di cui all'articolo 20 o suo incaricato.