(1) Allorchè l'ufficio ritenga opportuno, nel corso della propria attività assistenziale, un affidamento familiare, e non ottenga il consenso dei genitori (o del genitore esercente la potestà) o del tutore, promuove l'intervento del tribunale per i minorenni per il provvedimento di competenza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ferme restando le competenze assistenziali della Provincia, aventi origine dalla presente legge.