Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1987, n. 57.
(1) I beneficiari del contributo di cui alla presente legge devono restituire i contributi concessi dalla Giunta provinciale con gli interessi dell'ammontare del tasso di sconto, qualora durante il periodo di dieci anni cessino di coltivare direttamente il maso o alienino il maso o parte del medesimo, fatti salvi i casi di vendita o permuta per accorpamento ed i casi di vendita di piccole superfici che non diminuiscono notevolmente il reddito complessivo del maso chiuso ed i casi di esproprio per pubblica utilità.
(2) Qualora il caso sopra menzionato si verifichi quando siano trascorsi dieci anni dalla concessione del contributo, cessa il pagamento dei contributi residui.
(3) I benefici della presente legge non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali nel decennio precedente abbiano già formato oggetto di concessione di contributi.