Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1987, n. 57.
(1) La determinazione del valore dei terreni ai fini dell'ammissibilità della spesa avviene in base ad una stima che si basa sui valori agricoli medi per tipo di coltura e sui fattori determinanti la classificazione fissati dalla commissione prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.