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b) LEGGE PROVINCIALE 22 ottobre 1987, n. 271)
Provvidenze straordinarie per imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, alberghiere e pubblici esercizi situate in zone colpite da gravi calamità pubbliche 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1987, n. 47.
2)
Il titolo è stato modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 5 aprile 1995, n. 8.

Art. 5 (Norme finali)

(1) Le provvidenze della presente legge sono cumulabili con quelle previste dalle leggi di incentivazione economica di settore solo per la parte di investimento eccedente il danno effettivamente ammesso alla sovvenzione di cui all'articolo 2.