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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 7 (Suddivisione ed unione di riserve di diritto)   delibera sentenza

(1)  Al fine di garantire una più razionale gestione tecnico-amministrativa delle riserve di diritto ed una migliore disciplina dell'esercizio venatorio, il Presidente della giunta provinciale può con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta provinciale, e sentito l'Osservatorio faunistico, apportare modifiche al numero ed all'estensione delle riserve di diritto contenute nell'allegato alla presente legge e ciò allo scopo di operare rettifiche di confine o di superficie, di suddividere singole riserve di diritto ricavandone due o più di minori dimensioni e di riunire due o più riserve di diritto.31) 

(2)  Le riserve di diritto possono essere suddivise unicamente se hanno una superficie di almeno 5000 ettari. Le riserve di nuova istituzione devono avere una superficie non minore di 2000 ettari.

(3)  In caso di suddivisioni i confini delle istituende riserve devono essere stabiliti possibilmente in corrispondenza a incontestati confini catastali, comunali o frazionali, oppure secondo altri criteri giustificabili sotto l'aspetto orografico e venatorio.

(4)  I provvedimenti di cui al precedente primo comma, vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(5)  In caso di suddivisione il permesso di caccia per la riserva suddivisa vale solamente per la neocostituita riserva ricadente nella parte del territorio comunale, in cui il titolare del permesso ha la residenza anagrafica.

(6)  I titolari di permessi di caccia non residenti nella suddivisa riserva devono comunicare per iscritto all'Associazione di cui all'articolo 23 della presente legge, in quale neocostituita riserva intendono esercitare la caccia. Qualora la predetta comunicazione non pervenga all'Associazione nel termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione di cui al quarto comma, questa provvede ad assegnarli ad una delle neocostituite riserve tenendo conto della consistenza della fauna selvatica, del numero dei cacciatori e della superficie disponibile.

(7)  In caso di fusione di due o più riserve in una unica riserva i permessi di caccia dei titolari delle riserve riunite valgono per tutto il territorio della neocostituita riserva.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 155 del 25.05.2000 - Caccia - suddivisione delle riserve di diritto - facoltà discrezionale del Presidente della Giunta provinciale
31)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
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