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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 5 (Comprensori di gestione e di tutela della fauna selvatica)26) 

(1)  Tutto il territorio della provincia di Bolzano è suddiviso nei seguenti comprensori di gestione e di tutela della fauna selvatica, di seguito denominati "comprensori":

  1. riserve di caccia di diritto;
  2. riserve private di caccia;
  3. oasi di protezione;
  4. bandite;
  5. zone facenti parte della rete ecologica europea. 27)

(1-bis)  Salvo quanto previsto dall’articolo 11, l’esercizio della caccia nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve private di caccia è consentito solamente al titolare di un permesso di caccia per il relativo comprensorio. Per la caccia alle specie sottoposte alla pianificazione degli abbattimenti ai sensi dell’articolo 27 è inoltre necessaria un’autorizzazione speciale indicante per gli ungulati il genere e l’età nonché ulteriori presupposti della relativa specie. 28) 

(1-ter)  In caso di permesso rilasciato ai sensi dell’articolo 29, comma 2, e relativo incarico ai guardiacaccia e agli appartenenti al Corpo forestale provinciale nonché per gli interventi sulla fauna selvatica disposti secondo l’articolo 31, comma 4, i relativi provvedimenti sostituiscono il permesso di caccia e l’autorizzazione speciale. Qualora superfici di proprietà dell’Azienda provinciale Foreste e Demanio vengano date in concessione ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, a riserve di caccia confinanti, i relativi permessi di caccia e le autorizzazioni speciali hanno efficacia anche sul territorio dato in concessione.  29)

(2)  L'articolazione del territorio di cui al comma 1, la disciplina per l'accesso alla caccia e per il prelievo di cui agli articoli 25 e 27, nonché i criteri per la definizione, il risarcimento e la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 36 e seguenti, sostituiscono, in provincia di Bolzano, la disciplina statale concernente la pianificazione faunistico-venatoria, la suddivisione territoriale e la determinazione della densità venatoria.

(3)  In caso di modifiche o rettifiche al numero, al confine o alla estensione delle riserve di caccia di diritto ai sensi degli articoli 7 e 10, il proprietario o conduttore di un fondo incluso nel perimetro di una delle riserve interessate, che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria può inoltrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, all'assessore provinciale competente in materia di caccia richiesta motivata, che va decisa entro sessanta giorni.

(4)  La richiesta di cui al comma 3 è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria o quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate o di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, o quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale od ambientale.

(5)  Il divieto di caccia di cui al comma 3 è reso noto mediante l'apposizione di tabelle a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. In tali aree l'esercizio dell'attività venatoria è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, e non sono risarciti eventuali danni causati dalla fauna selvatica.30) 

26)
La rubrica è stata modificata dall'art. 4, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
27)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
28)
L'art. 5, comma 1-bis è stato inserito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e successivamente così sostituito dall'art. 26, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
29)
L'art. 5, comma 1-ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
30)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
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