(1) Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'Associazione di cui all'articolo 23 della presente legge, nonché i proprietari dei rispettivi terreni o anche su richiesta della stessa e delle riserve private di caccia, possono essere costituiti in bandita i territori che offrono favorevoli risorse pabulari per determinate specie selvatiche o particolari condizioni per la sosta invernale delle stesse.
(2) Nelle bandite è vietata la caccia ed ogni altra attività che possa recare danno o disturbo alla fauna selvatica.
(3) Bandite di diritto sono le zone del Parco Nazionale dello Stelvio. In caso di modifica dell'estensione del parco, apportata ai sensi dell'articolo 3 delD.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, con la procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, possono essere costituite nuove riserve di diritto ed operate rettifiche di superficie e confine alle riserve di diritto confinanti.