(1) Nelle oasi di protezione l’esercizio della caccia è vietato. Nei biotopi protetti con un’estensione superiore a dieci ettari oppure nei biotopi protetti direttamente confinanti con la bandita del Parco Nazionale dello Stelvio sono consentiti il controllo degli ungulati cacciabili entro i limiti del piano di abbattimento di cui all’articolo 27 nonché l’abbattimento della volpe.33) 34)
[(1-bis) L’assessore provinciale competente in materia di caccia, sentiti l’Osservatorio faunistico e la Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, può consentire nelle oasi di protezione l’abbattimento di determinate specie di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, per motivi biologici e igienico-sanitari e per prevenire danni alle colture agricole-forestali ed al patrimonio ittico.] 35)
(2) Ai sensi della presente legge sono oasi di protezione i biotopi protetti in base alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Lungo le rotte di migrazione dell’avifauna la Giunta provinciale istituisce oasi di protezione per contribuire al mantenimento ed alla cura, in base alle esigenze ecologiche, degli habitat dell’avifauna.33) 36)
(3) Con decreto del Presidente della Provincia sono stabiliti i requisiti che i territori demaniali affidati all'Agenzia Demanio provinciale devono avere per costituire oasi di protezione nonché i criteri per la gestione della fauna selvatica. 37)