(1) La sanzione amministrativa prevista e l’eventuale sanzione accessoria si applicano con ordinanza-ingiunzione. A seconda della gravità dell’infrazione è disposta la sospensione del permesso annuale o del permesso d’ospite di caccia per un periodo fino a quattro anni oppure la limitazione del permesso a singole specie cacciabili nei seguenti casi: 144)
(2) Il provvedimento diviene efficace con decorrenza dalla stagione venatoria successiva al novantesimo giorno dalla notificazione della sospensione del permesso di caccia.
(3) La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la sospensione oppure la limitazione del permesso di caccia. 145)