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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 39 (Sanzioni amministrative)

(1)  Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni penali ed il risarcimento dei danni, si applicano le seguenti sanzioni:

  • a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 31 per chi durante l'esercizio venatorio non ha con sé la licenza di porto di fucile per uso di caccia  o l’attestato di pagamento della tassa di concessione governativa o la polizza di assicurazione o il permesso di caccia. Qualora i suddetti documenti vengano esibiti entro 24 ore dall'avvenuto controllo non si applica la sanzione amministrativa;131) 132)
  • b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 93 a Euro 559 per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima o senza aver contratto l'assicurazione di responsabilità civile ai sensi del precedente articolo 11, sesto comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da Euro 186 a Euro 1.400;131)
  • c) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 88 a Euro 616 per chi viola le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 15, lettere a), b), c)  e q) della presente legge, in caso di recidiva da Euro 175 a Euro 1.319; in caso di ulteriore recidiva da Euro 264 a Euro 2.198;131) 133)
  • d) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 31 a Euro 653 per chi viola le disposizioni degli articoli 14 e 15, lettere e), g), h), i), j), k), l), n) e p), della presente legge, o uccide fauna selvatica non cacciabile con esclusione delle specie elencate alla lettera e) del presente articolo; in caso di recidiva da Euro 93 a Euro 1.400 ed in caso di ulteriore recidiva da Euro 186 a Euro 2.799;131)
  • e) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 93 a Euro 2.799 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 15, lettera o), della presente legge, o uccide un'aquila, un gufo reale, una cicogna, una gru, un fenicottero, un cigno, un lupo o un orso;131)
  • f) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 93,00 euro a 466,00 euro per chi viola le disposizioni contenute negli articoli 4, comma 3-bis, e 5; 134)
  • g) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 186,00 euro a 1.865,00 euro per chi viola le disposizioni contenute negli articoli 19, commi 2 e 3, 19-ter, 20, 21 o 22; 135)
  • h) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 35,00 euro a 450,00 euro per chi viola il regolamento di esecuzione, le disposizioni della presente legge non richiamate espressamente dal presente articolo e le prescrizioni integrative contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI.136)
  • i) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 140,00 euro a 18.654,00 euro per il mancato adempimento del piano di abbattimento per gli ungulati di cui all'articolo 27 o delle prescrizioni contenute nel piano stesso, commisurata fino al doppio dell'ammontare del danno causato nello stesso periodo dalla specie di fauna selvatica oggetto del piano suddetto, ed accertato dai competenti uffici provinciali. La predetta sanzione amministrativa non si applica, se l'adempimento del piano di prelievo supera l'85 per cento del numero dei capi fissato nel piano di abbattimento per gli ungulati o se gli uffici territorialmente competenti delle Ripartizioni provinciali agricoltura e foreste non hanno constatato danni causati da ungulati; 137)
  • i-bis) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 3.000,00 euro per non aver rispettato il piano di abbattimento dei tetraonidi o delle coturnici di cui all’articolo 27, comprese le prescrizioni ivi contenute;  138)
  • j) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 175,00 euro a 1.000,00 euro per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento dell’annuale tassa di concessione per la licenza di porto di fucile per uso di caccia; in caso di recidiva è prevista la sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.750,00 euro;139)
  • k) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00 per chi, nei centri di allevamento di fauna selvatica, abbatte o fa abbattere selvaggina in violazione alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 6-bis, o all’articolo 10. Alla sanzione amministrativa soggiace sia il tiratore sia il gestore del centro che ha partecipato all’atto. 140)

(1-bis)  Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 non si applicano alle violazioni delle disposizioni della presente legge in riferimento alle quali l'articolo 38-bis prevede la comminazione di sanzioni penali, salvo che il reato si estingua per amnistia.141) 

(2)  In caso di violazioni di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), il trasgressore soggiace inoltre alla sospensione, esclusione o revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia disposte dalla vigente normativa statale.

(3)  Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge possono essere adeguate nei limiti minimi e massimi, nonché nella misura fissa con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, fino al 100% in relazione alle variazioni accertate dall'ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.142) 

131)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 17, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
132)
La lettera a) dell'art. 39, comma 1, è stata così modificata dall'art. 20, comma 9, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
133)
La lettera c) dell'art. 39, comma 1, è stata prima modificata dall'art. 20, comma 10, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e successivamente dall'art. 18, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
134)
La lettera f) dell'art. 39, comma 1, è stata sostituita dall'art. 23 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
135)
La lettera g) dell'art. 39, comma 1, è stata sostituita dall'art. 23 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
136)
La lettera h) dell'art. 39, comma 1, è stato così sostituita dall'art. 2, comma 17, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
137)
La lettera i) dell'art. 39, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 23 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, successivamente modificata dall'art. 18, comma 4, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2, e dall'art. 6, comma 2, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
138)
La lettera i-bis) dell'art. 39, comma 1, è stata inserita dall'art. 20, comma 11, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e successivamente sostituita dall'art. 18, comma 5, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2, e poi modificata dall'art. 6, comma 3, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
139)
La lettera j) dell'art. 39, comma 1, è stata inserita dall'art. 2, comma 18, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
140)
La lettera k) dell'art. 39, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 2, comma 22, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
141)
Il comma 1-bis è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
142)
L'art. 39 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e dall'art. 2 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4. Vedi l'art. 1, comma 17, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
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