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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 29 (Controllo della fauna)    delibera sentenza

(1)  L'assessore provinciale competente in materia di caccia può vietare o limitare la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 4 della presente legge per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni stagionali o climatiche o per malattie o calamità naturali.

(2)  L'assessore provinciale competente in materia di caccia può permettere in ogni tempo la cattura o l'uccisione di specie cacciabili di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, per motivi di sanità e incolumità pubblica, per la protezione delle colture agrarie e boschive, della pesca e della zootecnia, nonché a scopo di ripopolamento, specificandone i mezzi, i tempi e le modalità, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera j).97) 

[(3)  Al fine di controllare la propagazione della specie nutria (Myocastor coypus) l’assessore provinciale competente in materia di caccia predispone un piano di controllo. Gli appartenenti al Corpo forestale provinciale con licenza di porto di fucile ad uso caccia valido e gli agenti venatori provvedono all’attuazione di detto piano.] 98) 5)

(4)  L’assessore provinciale competente in materia di caccia dispone le necessarie misure per il contenimento degli animali selvatici invasivi, tenendo conto delle norme dell’UE e statali. Gli organi di cui all’articolo 31, comma 1, sono incaricati di procedere a eventuali prelievi. 99)

massimeCorte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2012, n. 278 - Caccia - specie cacciabili - periodi di caccia - modalità della caccia - competenza statale
97)
L'art. 29 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
98)
L'art. 29, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 11, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
5)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 del 12 dicembre 2012, ha dichiarato illegittimi: l'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole „e i picconi domestici inselvatichiti“; l'art. 4, comma 1, lettere b) ed e), numeri 1) e 2); l'art. 4, comma 1-bis limitatamente alla caccia alle lepre ed al merlo così come il secondo periodo; l'art. 13, comma 1, e l'art. 29, comma 3.
99)
L'art. 29, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 12, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
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