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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 17 (Comportamento nel comprensorio)

(1)  A chi non è in possesso di alcun permesso di caccia è vietato adescare, utilizzando pastura, la fauna selvatica e toccare i piccoli nati, molestare e inseguire la fauna selvatica. Salvo che per il monitoraggio disposto dagli organi venatori di cui al titolo VI, è vietato adescare mediante somministrazione di foraggio i grandi predatori. I titolari di un permesso di caccia devono comunicare entro 24 ore l’avvistamento e gli indici di presenza dell’orso e del lupo all’ufficio provinciale competente in materia di caccia. 62)

(2)  Nel caso in cui della fauna selvatica, lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore, venga investita e uccisa, o anche solamente ferita, quale diretta conseguenza della circolazione dei veicoli, il conducente del veicolo investitore deve dare comunicazione del fatto entro 24 ore al gestore del comprensorio competente, all'agente venatorio o agli appartenenti al Corpo forestale provinciale 63); nel primo  caso la spoglia della fauna selvatica appartiene al conducente del veicolo investitore, mentre eventuali trofei di ungulati devono, se ritenuti idonei per scopi didattici, su richiesta essere consegnati all'ufficio provinciale competente in materia di caccia. 64)

(2-bis)  Qualora il conducente del veicolo di cui al comma 2 non si avvalga della facoltà ivi prevista ed in caso di fauna selvatica uccisa dal treno, la carcassa delle specie cacciabili e l'eventuale trofeo appartengono al gestore del comprensorio in cui la stessa viene trovata.65) 

(3)  Le strutture di appostamento venatorio possono essere realizzate solo con il consenso del proprietario del terreno. L’accesso ad esse è vietato alle persone non autorizzate. La Giunta provinciale emana le relative direttive. Chi viola tali direttive, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 1.000,00.  66)

62)
Art. 17, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, successivamente modificato dall'art. 20, comma 6, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e dall'art. 18, comma 2,della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
63)
Nell'intero testo della legge le parole „organi di polizia forestale“ sono stati sostituito dalle parole „appartenenti al Corpo forestale provinciale“, dall'art. 5, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
64)
L'art. 17, comma 2, è stato così modificato dall'art. 20, comma 7, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
65)
Il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
66)
L'art. 17, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
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