(1) È vietato a chiunque:
(2) È fatto inoltre obbligo a chiunque di osservare i divieti per quanto concerne l'uso e l'impiego delle armi da sparo e relative munizioni, disposti dalla vigente normativa statale.
(3) L'assessore provinciale competente in materia di caccia, è autorizzato a permettere in determinati casi a persone nominativamente designate l'uso dei mezzi di cui alla lettera k), nonché, sentito l'Osservatorio faunistico, l'uccellagione e la raccolta di uova ad istituti o personale scientificamente qualificato ed ai soli scopi scientifici.61)