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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 15 (Divieti)  

(1)  È vietato a chiunque:

  1. l'esercizio della caccia nei giardini pubblici, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;
  2. l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dall'autorità militare o dove esistono monumenti nazionali: tutte queste zone devono essere chiaramente delimitate da tabelle perimetrali;
  3. l'esercizio della caccia nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali, interpoderali e forestali nonché le piste ciclabili. Detto divieto non si applica agli organi di vigilanza venatoria in possesso dell'abilitazione di agente venatorio in caso di abbattimento di specie cacciabili ai fini del controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 29, comma 2, o degli abbattimenti di cui all'articolo 32, comma 8, nonché nell'esercizio dell'attività di prevenzione di eventuali incidenti con la fauna lungo vie di comunicazione pubblica. Per tali interventi, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera g) e all'articolo 14, comma 1, la singola specie selvatica può essere abbattuta anche con munizione spezzata o con fucili di calibro e con tipi di munizione non consentiti per l'esercizio venatorio. Su richiesta motivata da parte dell'interessato, l'ufficio provinciale competente in materia di caccia può autorizzare i motulesi all'esercizio della caccia nelle zone di rispetto di cui alla presente lettera, specificando le relative località; 52)
  4. distruggere intenzionalmente o raccogliere nidi e uova di uccelli selvatici. È, inoltre, proibito prendere e detenere piccoli di fauna selvatica, salvo che per sottrarli a sicura morte. In quest'ultimo caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, commi 5-bis e 5-ter. Ove non sia possibile una loro reimmissione in un comprensorio e nel caso in cui la fauna selvatica raccolta possa essere utilizzata a scopi didattici, questa, su richiesta, deve essere consegnata all'ufficio provinciale competente per la caccia; 53)
  5. e) usare richiami vivi oppure acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono;
  6. usare volatili vivi nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
  7. usare munizione spezzata nel tiro agli ungulati nonché fucili a canna rigata di calibro inferiore a millimetri 6,5 nella caccia al cervo; questi divieti non sussistono qualora sia necessario un ulteriore colpo per finire l'animale ferito;
  8. avvelenare fauna selvatica;
  9. collocare ogni genere di lacci e trappole con esclusione dei mezzi di cui all'articolo 14, secondo comma;
  10. usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno. Questo divieto non trova applicazione per interventi di censimento, monitoraggio e dissuasione della fauna selvatica da parte degli organi di vigilanza venatoria; 54)
  11. usare ricetrasmettitori  o foto-videotrappole durante l'esercizio della caccia ed in particolare per scovare la fauna selvatica; 55)
  12. l’esercizio della caccia agli ungulati con l'impiego del cane segugio, fatta eccezione, in caso di cervidi e del cinghiale, di battute di caccia organizzate dal gestore del relativo comprensorio o autorizzate ai sensi dell’articolo 29, comma 2, con l'impiego di idonei cani da cerca o segugi a zampa corta; 56)
  13. mettere in pericolo il bestiame al pascolo attraverso l'esercizio della caccia - in particolare di quella con i cani - ed attraverso le battute;
  14. praticare la caccia usando sostanze gassose od esplodenti, corrente elettrica o sostanze inebrianti o paralizzanti;
  15. ogni genere d'uccellagione;
  16. l’esercizio della caccia con l’impiego di falconiformi, di fucili a canna rigata semiautomatici o automatici, della balestra, dell’arco, di fionde, di armi ad aria o gas compressi nonché di fucile con canna ad anima liscia, a ripetizione o semiautomatico, che non sia limitato con apposito accorgimento tecnico all'utilizzazione di non più di due colpi; 57)
  17. l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o ancora da corsi o specchi d'acqua perenni, il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. Questo divieto non sussiste per i terreni ad uso agricolo e forestale recintati allo scopo di evitare danni provocati da fauna selvatica. I fondi chiusi esistenti o che si intendono istituire devono essere comunicati all'ufficio provinciale competente in materia di caccia. I proprietari e gli affittuari dei fondi chiusi devono apporre a loro carico adeguate tabelle perimetrali; 58)
  18. l'esercizio della caccia su terreni agricoli prima e durante il raccolto, se da detto esercizio potessero derivare danni;
  19. l'esercizio venatorio con l'impiego di armi a canne corte, con cartucce a percussione anulare e con cartucce a palla asciutta per fucile a canna liscia nonché con armi da sparo munite di silenziatore;
  20. cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
  21. 59)60)

(2)  È fatto inoltre obbligo a chiunque di osservare i divieti per quanto concerne l'uso e l'impiego delle armi da sparo e relative munizioni, disposti dalla vigente normativa statale.

(3)  L'assessore provinciale competente in materia di caccia, è autorizzato a permettere in determinati casi a persone nominativamente designate l'uso dei mezzi di cui alla lettera k), nonché, sentito l'Osservatorio faunistico, l'uccellagione e la raccolta di uova ad istituti o personale scientificamente qualificato ed ai soli scopi scientifici.61) 

52)
La lettera c) dell'art. 15 è stata sostituita dall'art. 9 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
53)
La lettera d) dell'art. 15 è stata sostituita dall'art. 9 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
54)
La lettera j) dell'art. 15 è stata sostituita dall'art. 9 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
55)
La lettera k) dell'art. 15, comma 1, è stata così modificata dall'art. 20, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
56)
La lettera l) dell'art. 15 è stata prima sostituita dall'art. 9 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e poi dall'art. 2, comma 6 della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
57)
La lettera p) dell'art. 15, comma 1 è stata prima sostituita dall'art. 2, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e successivamente così modificata dall'art. 20, comma 4, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
58)
La lettera q) dell'art. 15, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 9 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e successivamente dall'art. 2, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
59)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
60)
La lettera u) dell'art. 15, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 20, comma 5, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e successivamente abrogata dall'art. 21, comma 1, lettera b), della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
61)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
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