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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 14 (Mezzi di caccia)

(1)  Nei territori di caccia della provincia è consentito l'uso ed il trasporto delle seguenti armi da sparo e tipi di munizione per l'uso caccia:

  1. tutti i fucili a canna ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12;
  2. tutti i fucili a canna rigata, ivi compresa la carabina, di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;
  3. i fucili da caccia combinati, cioè a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12, nonché una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

(2)  Può essere altresì consentito l'uso di trappole a cassetta per la cattura di predatori nel rispetto dei tempi e delle modalità eventualmente disposti dall'assessore provinciale competente in materia di caccia.50) 

(3)  Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia è autorizzato a portare durante l'esercizio venatorio, oltre alle armi da sparo consentite ed ai cani, anche utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

(4) 51) 

50)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e sostituito dall'art. 8 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
51)
Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
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