[(1) Nella provincia di Bolzano il tesserino di caccia previsto dalla normativa statale è sostituito dai permessi di caccia di cui all’articolo 25, che consentono l’esercizio della caccia sia in forma vagante che mediante appostamento fisso.] 5)
(2) Per l'esercizio dell'attività venatoria in zone ove è prevista l’opzione della forma di caccia, l'ufficio provinciale competente in materia di caccia rilascia gratuitamente il tesserino di caccia previsto dalla normativa nazionale.
(3) Nel tesserino di cui al comma 2 è indicata la forma di caccia prescelta.49)