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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 11 (Esercizio di caccia)

(1)  Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 14.

(2)  Ogni altro modo di abbattere o catturare fauna selvatica è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

(3)  È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica per abbatterla o catturarla.

(4)  La fauna selvatica abbattuta o catturata nel rispetto della legge appartiene a colui che l'ha abbattuta o catturata.

(5)  La fauna selvatica cacciabile abbattuta o catturata illegalmente appartiene al gestore del comprensorio a cui essa è stata sottratta. Chiunque rinvenga fauna selvatica morta, ammalata o ferita, deve darne comunicazione entro 24 ore al gestore del relativo comprensorio.39) 

(5-bis)  In caso di rinvenimento di uccelli ammalati o feriti appartenenti alle specie protette elencate negli allegati I e II della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il gestore del relativo comprensorio provvede alla consegna degli stessi ad un centro di recupero dell'avifauna autoctona a tal fine autorizzato, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controlli veterinari. 40) 

(5-ter)  Sul destino dei mammiferi selvatici trovati ammalati o feriti dispone il gestore del relativo comprensorio. Per una loro eventuale detenzione, anche ai fini di cura e di riabilitazione, è tuttavia necessaria un'apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, con la quale può essere disposta la successiva reintroduzione della specie interessata nel suo ambiente naturale.41) 

(5-quater)  Le specie di fauna selvatica non cacciabili trovate morte devono essere denunciate all'ufficio provinciale competente in materia di caccia o al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente o ancora al presidente distrettuale dell'associazione affidataria della gestione delle riserve di diritto, che rilasciano il certificato d'origine ai sensi dell'articolo 22, comma 3, fatta salva la richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia di consegna delle stesse per scopi didattici o di documentazione.42) 

(5-quinquies)  Gli eventuali trofei di ungulati abbattuti o catturati illegalmente, trovati morti o uccisi secondo le modalità di cui all'articolo 17, commi 2 e 2-bis, se ritenuti idonei per l'esame venatorio o per la preparazione degli aspiranti cacciatori e guardiacaccia, devono essere consegnati, su richiesta, all'ufficio provinciale competente in materia di caccia. Se ritenuto opportuno, l'ufficio può cedere detti trofei nonché le carcasse delle specie non cacciabili richieste ai sensi del comma 5-quater o ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), all'Azienda provinciale foreste e demanio o all'associazione di cui all'articolo 23.43) 

(6)  La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della relativa licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, prescritte dalle norme statali e abbia pagato la tassa di concessione governativa. 44) 

(7)  Per l'esercizio venatorio è comunque necessario essere muniti di tutti i documenti richiesti, i quali devono essere esibiti, a richiesta, agli agenti di vigilanza venatoria.

(8)  Durante il primo anno successivo al rilascio del primo permesso di caccia per una riserva di caccia di diritto, il cacciatore può esercitare la caccia solo se accompagnato da cacciatore munito da almeno tre anni di un permesso di caccia valido per la rispettiva riserva o da una persona in possesso dell'abilitazione di agente venatorio e competente per la relativa riserva. È esclusa da tale prescrizione la caccia alla fauna selvatica non soggetta al piano di abbattimento di cui all'articolo 27.45) 

(9)  Non sono considerati esercizio di caccia la ricerca autorizzata di fauna selvatica cacciabile ferita nonché l'uccisione ovvero l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile da parte degli organi di sorveglianza di cui all'articolo 31 e da parte dei cacciatori, in stato di manifesta necessità.46) 

39)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente modificato dall'art. 2 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4, e dall 'art. 6, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
40)
L'art. 11, comma 5-bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, successivamente sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, ed infine così modificato dall'art. 18, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
41)
Il comma 5-ter è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
42)
Il comma 5-quater è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
43)
Il comma 5-quinquies è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
44)
Lart. 11, comma 6 è stato  prima sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23. Inoltre ai sensi dell'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, in ogni articolo di questa legge le parole "licenza di porto d'armi" sono sostituite dalle parole "licenza di porto di fucile".  Infine è stato così modificato dall'art. 20, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
45)
Il comma 8 è stato sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
46)
Il comma 9 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e modificato dall'art. 6, comma 4 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
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