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a) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1986, n. 31)
Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche: "Disciplina delle zone per insediamenti produttivi"

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1)

Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1986, n. 4.

Art. 8

(1) Il regolamento di esecuzione di cui al tredicesimo comma dell'art. 5 della presente legge deve essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. In mancanza del medesimo, i sindaci sono tenuti a rilasciare le autorizzazioni amministrative al commercio al dettaglio per le tabelle merceologiche che comprendono le merci prevalentemente prodotte dall'azienda.