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a) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1986, n. 31)
Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche: "Disciplina delle zone per insediamenti produttivi"

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1)

Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1986, n. 4.

Art. 7

(1) Le aree cedute in proprietà o assegnate in diritto di superficie o comunque assegnate al proprietario precedentemente all'entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di impianti produttivi ai sensi della parte quarta della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nonché ai sensi delle leggi provinciali 18 dicembre 1972, n. 45, e 6 novembre 1973, n. 66, devono essere utilizzate rispettando la destinazione di zona.

(2) Al fine di assicurare parità di trattamento nella salvaguardia dell'interesse pubblico inerente alla destinazione di zona, viene annotato nel libro fondiario a carico delle aree di cui al precedente comma il vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche. Per le aree comprese in zone di interesse comunale o provinciale, l'annotazione del vincolo di destinazione d'uso viene richiesta dall'ente competente in base a delibera dell'organo competente. In base alla stessa delibera vengono richieste le cancellazioni delle annotazioni effettuate ai sensi delle leggi provinciali 18 dicembre 1972, n. 45, e 6 novembre 1973, n. 66, abrogate con l'articolo 56 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25. Il vincolo di destinazione d'uso rimane in vigore fino al cambiamento della destinazione urbanistica della zona nel piano urbanistico comunale. La cancellazione dell'annotazione viene disposta mediante delibera dell'ente assegnante.

(3) L'annotazione di cui al comma precedente esclude la decadenza dalla destinazione di zona prevista dal quinto comma dell'articolo 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale e comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35/bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

(4) I vincoli e gli oneri contenuti in convenzioni stipulate o in delibere di assegnazione adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge decadono per la parte in cui eccedono quelli previsti dalla presente legge.

(5) Qualora aziende produttive esistenti su aree destinate dai piani urbanistici comunali a zone per insediamenti produttivi e realizzate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, interrompano l'attività produttiva per oltre due anni, il Comune o i comuni consorziati ai sensi dell'articolo 104 dell'ordinamento dei Comuni e per le zone definite di interesse provinciale la Provincia, possono stabilire un termine entro il quale deve essere ripresa l'attività produttiva. Decorso inutilmente il termine stabilito si applicano i comuni quarto, quinto e sesto dell'articolo 34 dell'ordinamento urbanistico provinciale in ordine al comparto. Questa misura non si applica qualora l'interruzione dell'attività produttiva sia determinata dall'attuazione di progetti di ristrutturazione o di riconversione dell'impresa ai sensi della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, concernente interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale.