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h) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1986, n. 241)
Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti e modifiche alle leggi provinciali in materia di finanza locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 19 agosto 1986, n. 35.

Art. 1 (Finanziamento di mutui con la Cassa depositi e prestiti) 2)

(1) Per favorire l'esecuzione di opere pubbliche, la Provincia concorre, a partire dall'anno finanziario 1987, al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1986 dai comuni, dai consorzi tra comuni o dalle loro aziende, con la Cassa depositi e prestiti. Il finanziamento predetto è concesso anche per l'ammortamento dei mutui, per i quali la Cassa depositi e prestiti ha dato l'adesione di massima entro l'anno 1986.

(2) La concessione dei contributi ai sensi della presente legge avverrà secondo le modalità e nei limiti degli stanziamenti previsti dall'accordo ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. Tale accordo annuale stabilisce gli enti beneficiari, i progetti finanziabili, l'ammontare dei contributi nonché l'applicabilità temporale. 3)

(2/bis) Per le opere finanziate con mutui ai sensi delle leggi regionali 9 febbraio 1991, n. 3, e 28 novembre 1993, n. 21, gli enti mutuatari possono affidare in concessione l'esecuzione delle opere ad altri enti con le modalità di cui all'articolo 7 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27. 4)

(3) A partire dal programma annuale 1993 la Giunta provinciale può assumere, per opere di fognatura ed impianti per l'acqua potabile, il carico totale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dai comuni ai sensi della legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3, sempreché i comuni siano beneficiari del fondo perequativo di cui all'articolo 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e siano considerati a struttura economica debole ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21. I comuni interessati devono comunque dimostrare l'avvenuto utilizzo dei plafond creditizi messi a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti. 5)

(3/bis)  6)

(3/ter)  6)

(3/quater)  6)

(3/quinquies) Il comune non può contrarre un nuovo mutuo ove la quota annuale di ammortamento, rappresentata dall'interesse e dal capitale, aggiunta a quella dei mutui di qualunque natura già contratti, rappresenti una somma superiore ad un terzo delle entrate correnti, valutate sulla media di quelle accertate nell'ultimo triennio. Restano salve le possibilità di accensione di mutui disciplinati da leggi speciali. 7)

2)
Vedi anche l'art. 6 della L.P. 21 luglio 2016, n. 17, e l'art. 11, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
3)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 32 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
4)
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 12, comma 3, della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.
5)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.
6)
Aggiunto dall'art. 6 della L.P. 11 agosto 1994, n. 6, e successivamente abrogato dall'art. 32 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
7)
Aggiunto dall'art. 6 della L.P. 11 agosto 1994, n. 6.
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