Pubblicato nel B.U. 29 aprile 1986, n. 18.
(1) Ai fini dell'inquadramento nei ruoli provinciali e nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario al personale incaricato presso i servizi sanitari ex articolo 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ed assegnato agli uffici della Provincia ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, si applicano le disposizioni previste per il corrispondente personale del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 207. 3)
Modificato dall'art. 5 della L.P. 12 maggio 1988, n. 19.