Pubblicato nel B.U. 29 aprile 1986, n. 18.
(1) Il personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 1, in servizio alla data del 1° gennaio 1985, può presentare domanda, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conservare l'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario, come previsto dall'articolo 17, terzo comma, della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, conservando in tal caso lo stato giuridico ed economico previsto per il personale del servizio sanitario.
(2) Il personale che in base al comma precedente ha optato per il mantenimento dell'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario viene assegnato con deliberazione della Giunta provinciale alle unità sanitarie locali, con eventuale inquadramento anche in soprannumero e può, in seguito, essere comandato alla Provincia.
(3) Nel caso che non venga effettuato il comando, la posizione in soprannumero di cui al secondo comma viene assorbita dal primo posto vacante dello stesso profilo professionale e posizione funzionale.