(1) Possono essere utilizzati nei progetti di cui alla presente legge i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste degli uffici di collocamento.
(2) La partecipazione dei lavoratori ai progetti è volontaria e non istituisce alcun rapporto di lavoro con il promotore e gestore, nè costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l'assunzione negli enti o nelle aziende pubbliche.
(3) Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, l'iscrizione nelle liste di collocamento.
(4) L'attività lavorativa può comprendere anche momenti formativi inerenti all'attività stessa.