Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1985, n. 20.
(1) La disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 3 trova applicazione a partire dall’entrata in vigore della legge provinciale 23 luglio 2007, n. 6.9)
L'art. 5/ter è stato inserito dall'art. 22, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.