(1) Il provvedimento di concessione dei servizi di cui all'articolo 1 della presente legge è rilasciato con decreto dell'Assessore provinciale competente a singole imprese di trasporto o a loro consorzi, quando sussistano le seguenti condizioni:
- idoneità tecnica e finanziaria dell'impresa all'esercizio dei servizi;
- i servizi di cui è prevista la produzione consentano, per estensione della rete coperta, per dimensione della domanda e per le modalità di esercizio previste, un efficiente utilizzo delle risorse aziendali necessarie alla produzione dei servizi stessi.
(2) La concessione può essere rilasciata alle imprese di trasporto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano titolari di concessione o di autorizzazione che, pur non presentando le condizioni previste alla lettera b) del comma precedente, aderiscano ad un consorzio di imprese riconosciuto ai sensi dell'articolo 11.
(3) Il provvedimento di concessione deve contenere:
- le generalità del concessionario e il suo domicilio, che deve essere eletto in un comune della provincia o, quando trattasi di azienda speciale, del presidente della commissione amministratrice e del direttore della stessa;
- la durata della concessione;
- l'elenco dei servizi assegnati inizialmente al concessionario e le modalità del loro svolgimento. L'elenco e le modalità di svolgimento vengono aggiornati con il decreto di approvazione dell'orario dei servizi di trasporto previsto all'articolo 4. 31)
(4) Le concessioni hanno la durata massima di nove anni, fatte salve le limitazioni derivanti dalle condizioni previste al secondo comma del presente articolo e che devono essere riportate nel provvedimento di concessione.
(5) Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate fino alla data di assegnazione della nuova concessione.
(6) I concessionari devono obbligarsi per iscritto ad osservare le disposizioni di cui alla presente legge. Gli standard relativi alla regolarità e qualità dei servizi nonché le relative sanzioni sono definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.32)