In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 161)
Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 5 dicembre 1985, n. 55/Numero straordinario.

Art. 14 (Contributi ordinari di esercizio) 44)

(1)  A favore delle imprese di trasporto e dell'Ente Ferrovie dello Stato limitatamente agli accordi di cui al comma 4 dell'articolo 3, sono disposti annualmente contributi in conto esercizio, finalizzati a compensare le obbligazioni tariffarie da loro assunte. Tali contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie. Per gli impianti fissi, la tariffa ordinaria considerata ai fini della determinazione del contributo è la minore tra quella calcolata con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 e quella effettivamente applicata sull'impianto.

(2)  Nel caso di consorzi di imprese di trasporto riconosciuti ai sensi dell'articolo 11, il contributo è erogato direttamente alle singole imprese consorziate.

(3)  L'ufficio provinciale competente trasmette agli assessori provinciali interessati, sulla base dei dati consuntivi della gestione del sistema tariffario, l'ammontare dei contributi ordinari di esercizio erogati a fronte di provvedimenti, previsti alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 13, che autorizzano l'applicazione di tariffe speciali.

(4)  La determinazione del contributo ordinario costituisce un anticipo sul contributo integrativo di cui all'articolo 17. In tal senso i contributi succitati, se pur liquidati in due fasi successive, vanno considerati come un contributo unico la cui determinazione, in base alla correlazione ai costi, avviene in sede di determinazione del contributo integrativo.45) 

44)
Vedi l'art. 60 della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
45)
L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28, e successivamente modificato dall'art. 7 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24, dall'art. 5 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17, dall'art. 30 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, e dall'art. 6 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActiona) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24 —
ActionActiond) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionEsercizio dell'attività di trasporto di competenza provinciale
ActionActionProvvedimenti per migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi di trasporto pubblico e della gestione delle imprese di trasporto
ActionActionTariffe di trasporto e interventi finanziari
ActionActionArt. 13         
ActionActionArt. 14 (Contributi ordinari di esercizio) 
ActionActionArt. 15   
ActionActionArt. 15/bis  
ActionActionArt. 16 (Modalità di erogazione dei contributi di esercizio)   
ActionActionArt. 17 (Contributi ordinari di esercizio integrativi)       
ActionActionArt. 18  
ActionActionSanzioni amministrative e organi di vigilanza
ActionActionCoordinamento con altre disposizioni di legge
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2023, n. 24
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico