Pubblicata nel B.U. 7 febbraio 1984, n. 6.
(1) Per l'esercizio delle funzioni, di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 9 della presente legge, è istituito l'ufficio prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro.
(2) 11)
(3) Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio ispettorato del lavoro di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 16, cessa di svolgere la propria attività nel campo della prevenzione infortuni, igiene ambientale e sicurezza sul lavoro.
(4) 11)
(5) 11)
Reca modifiche ed integrazioni all'allegato A della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.