Pubblicata nel B.U. 7 febbraio 1984, n. 6.
(1) Al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali e corrispondenti livelli retributivi provinciali in virtù della presente legge è in ogni caso assicurato un trattamento economico tra quelli conseguibili nel livello per classi e scatti, comprensivo dell'indennità di cui all'articolo 45 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e con aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore a quello fruito nel ruolo di provenienza all'atto dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali provinciali, esclusa qualsiasi indennità.
(2) Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti biennali convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.
(3) Per quanto non disposto dal presente articolo nei confronti del personale contemplato dall'articolo medesimo, trovano applicazione relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico le disposizioni previste per il personale provinciale.