Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1983, n. 60 - Numero Straordinario.
(1) 2)
(2) Nel verde alpino è consentito il rilascio di licenze per prestazioni di ristoro nell'ambito di baite, qualora queste prestazioni vengano esercitate quale attività secondaria e costituiscano un incentivo per l'ulteriore conduzione dell'alpe. La licenza può essere rilasciata soltanto per un limitato periodo dell'anno, da fissarsi nel regolamento di esecuzione.
Abrogati dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.