(1) Sui finanziamenti per le attività delle biblioteche erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni fino alla misura dell’80 per cento dell’ammontare dei singoli finanziamenti.
(2) Allo scopo di garantire la continuità delle attività e del funzionamento delle biblioteche e degli enti di cui all’articolo 28, possono essere concesse, su richiesta degli enti interessati, anticipazioni fino all’80 per cento dei finanziamenti ordinari complessivi concessi nel corso dell’esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta di anticipazione. 67)