(1) La Provincia promuove, tramite l'assunzione di spese e la concessione di finanziamenti, l'acquisto o la costruzione, il riattamento, l'ampliamento e la manutenzione di immobili adibiti a sede di biblioteche, nonché l'acquisto di arredamenti, di attrezzature e di altri mezzi ed ausilii tecnici e di trasporto utili all'espletamento del servizio. Tra le spese ammesse a finanziamento sono ricompresi anche eventuali costi di progettazione.
(2) La Giunta provinciale può condizionare l'erogazione di finanziamenti ad enti privati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale e l'ampliamento di immobili adibiti a sede di biblioteche, alla stipulazione con l'ente beneficiario di una convenzione che regoli la destinazione e l'uso delle strutture medesime. La durata della convenzione non può essere inferiore a dieci anni e superiore a 30 anni, con decorrenza dalla data concordata fra le parti di effettivo utilizzo dell'immobile per gli scopi indicati nella convenzione medesima. Su richiesta del Presidente della giunta provinciale la convenzione va annotata nel libro fondiario.
(3) L'alienazione di immobili acquistati, costruiti, riattati o ampliati con finanziamenti erogati ai sensi del comma 2, deve essere previamente autorizzata dalla Giunta provinciale. È facoltà della Giunta provinciale subordinare l'autorizzazione alla restituzione dei finanziamenti erogati, in proporzione alla durata dell'effettiva destinazione d'uso maturata.
(4) In caso di alienazione dell'immobile senza la preventiva autorizzazione, l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Provincia l'intero finanziamento percepito, maggiorato degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.51)