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a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 411)
Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.

Art. 26 (Finanziamento di investimenti per le biblioteche)          delibera sentenza

(1)  La Provincia promuove, tramite l'assunzione di spese e la concessione di finanziamenti, l'acquisto o la costruzione, il riattamento, l'ampliamento e la manutenzione di immobili adibiti a sede di biblioteche, nonché l'acquisto di arredamenti, di attrezzature e di altri mezzi ed ausilii tecnici e di trasporto utili all'espletamento del servizio. Tra le spese ammesse a finanziamento sono ricompresi anche eventuali costi di progettazione.

(2)  La Giunta provinciale può condizionare l'erogazione di finanziamenti ad enti privati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale e l'ampliamento di immobili adibiti a sede di biblioteche, alla stipulazione con l'ente beneficiario di una convenzione che regoli la destinazione e l'uso delle strutture medesime. La durata della convenzione non può essere inferiore a dieci anni e superiore a 30 anni, con decorrenza dalla data concordata fra le parti di effettivo utilizzo dell'immobile per gli scopi indicati nella convenzione medesima. Su richiesta del Presidente della giunta provinciale la convenzione va annotata nel libro fondiario.

(3)  L'alienazione di immobili acquistati, costruiti, riattati o ampliati con finanziamenti erogati ai sensi del comma 2, deve essere previamente autorizzata dalla Giunta provinciale. È facoltà della Giunta provinciale subordinare l'autorizzazione alla restituzione dei finanziamenti erogati, in proporzione alla durata dell'effettiva destinazione d'uso maturata.

(4)  In caso di alienazione dell'immobile senza la preventiva autorizzazione, l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Provincia l'intero finanziamento percepito, maggiorato degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.51) 

massimeDelibera 26 settembre 2023, n. 820 - Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino
massimeDelibera 30 dicembre 2022, n. 1029 - Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino
massimeDelibera 7 dicembre 2021, n. 1061 - Deroghe per gli anni 2022 e 2023 ai criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino
massimeDelibera 25 settembre 2018, n. 961 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino (modificata con delibera n. 81 del 02.02.2021 und Beschluss Nr. 1029 vom 30.12.2022) (vedi anche delibera n. 1061 del 07.12.2021, delibera n. 1029 vom 30.12.2022 e delibera n. 820 del 26.09.2023)
massimeDelibera 19 dicembre 2017, n. 1415 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell'educazione permanente e delle biblioteche del gruppo linguistico italiano (modificata con delibera n. 1261 del 04.12.2018, delibera n. 95 del 11.02.2020 e delibera n. 73 del 02.02.2021)
massimeDelibera 9 settembre 2013, n. 1322 - Modifica dei criteri e delle modalità per la concessione di agevolazioni economiche nel settore delle biblioteche per il gruppo linguistico tedesco e ladino, ai sensi della L.P. dd. 07/11/1983, n. 41 e successive modifiche: "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche"
51)
L'art. 26 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.
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