(1) Biblioteche pubbliche locali site in località centrali possono assumere la funzione di biblioteca centro di sistema.
(2) Alle biblioteche centro di sistema spetta il compito, nell'ambito di un sistema bibliotecario a livello comunale o circondariale, di fornire alle biblioteche di confluenza la necessaria collaborazione e assistenza. In particolare dette biblioteche:
(3) La Giunta provinciale conferisce con propria deliberazione a biblioteche pubbliche locali, previo consenso delle stesse, le funzioni proprie delle biblioteche centro di sistema.
(4) Con regolamento di esecuzione, sentiti i comuni interessati, nonché la consulta di cui al successivo articolo 25, viene emanato il piano di distribuzione territoriale delle biblioteche centro di sistema.