(1) I competenti uffici provinciali coordinano il sistema delle biblioteche pubbliche. In tale compito essi si attengono a linee guida basate su standard internazionali e assistono le biblioteche nella relativa applicazione. A tal fine possono effettuare anche sopralluoghi e verifiche, anche ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 37)
(2) 38) 39)