(1) La Provincia sostiene spese e assegna finanziamenti nelle materie di cui all'articolo 8, punto 4, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in favore delle attività di educazione permanente e delle biblioteche, con appositi fondi. Allo stesso scopo può assegnare finanziamenti ai Comuni.
(2) Gli enti beneficiari del finanziamento concesso dalla Provincia devono concorrere alle spese relative anche con entrate diverse dal finanziamento provinciale.6)