(1) La presente legge disciplina la struttura, l'organizzazione, la promozione e il finanziamento dell'educazione permanente, nonché delle biblioteche di interesse pubblico in provincia di Bolzano.
(2) L'educazione permanente, sia generale che formativo-professionale, viene disciplinata secondo criteri omogenei nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle agenzie educative, nonché nel rispetto della volontarietà della partecipazione.
(3) Le biblioteche sono strutture di pubblica utilità che mettono a disposizione materiale bibliografico e informativo allo scopo di favorire la formazione di base e l'educazione permanente delle persone, nonché la libera formazione del pensiero.
(4) Le biblioteche scelgono liberamente le dotazioni librarie e altro materiale di informazione.