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a) LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1983, n. 371)
Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge in materia di circolazione stradale

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1)

Pubblicata nel B.U. 6 settembre 1983, n. 45.

Art. 3 (Commissione provinciale di vigilanza sulla circolazione)

(1) È istituita presso l'Assessorato ai trasporti la commissione provinciale di vigilanza sulla circolazione (CVC), cui spetta il compito di esprimere qualsiasi parere che venga richiesto dall'Assessore ai trasporti o dal direttore dell'ufficio trasporti su strada - servizi tecnici, in attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

(2) La commissione è composta da:

  • 1)  il direttore dell' ufficio trasporti su strada - servizi tecnici, in qualità di presidente;
  • 2)  un rappresentante dell' Assessorato provinciale ai lavori pubblici, in qualità di vicepresidente;
  • 3)  un rappresentante designato dalla direzione compartimentale dell' ANAS;
  • 4)  un rappresentante dell' Assessorato provinciale all'urbanistica o al coordinamento territoriale;
  • 5)  un rappresentante dell' Assessorato provinciale al turismo;
  • 6)  un rappresentante dell' Assessorato provinciale alla tutela dell'ambiente;
  • 7)  un rappresentante dell' ufficio affari generali Trasporti;
  • 8)  un tecnico esperto in materia di circolazione stradale,

(3) Di volta in volta sono chiamati a far parte della commissione, con diritto di voto, i sindaci dei comuni interessati ai problemi da trattare o i loro delegati.

(4) L'Assessore ai trasporti e il direttore dell'ufficio trasporti su strada - servizi tecnici, ove lo ritengano opportuno, possono invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, consulenti ed esperti e rappresentanti di enti o amministrazioni particolarmente interessati ai problemi da trattare.

(5) Per i membri effettivi della commissione deve essere nominato un supplente destinato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

(6) Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio trasporti su strada - servizi Tecnici,

(7) I componenti della commissione sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore ai trasporti e rimangono in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale. I componenti che cessassero, per qualsiasi motivo, dalla carica occupata, sono sostituiti.

(8) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

(9) La commissione è convocata dal suo presidente; essa è legalmente riunita con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità decide il voto di chi presiede.

(10) Ai partecipanti alle riunioni della commissione spettano i compensi previsti della legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, e successive modifiche.