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a) LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1983, n. 371)
Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge in materia di circolazione stradale

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1)

Pubblicata nel B.U. 6 settembre 1983, n. 45.

Art. 1 (Finalità della legge)

(1) Fatte salve le attribuzioni dello Stato, sulle strade di uso pubblico provinciali, comunali e vicinali, l'Amministrazione provinciale, tramite l'Assessorato ai trasporti, esercita il potere generale di vigilanza e di coordinamento sulle attività previste dalla presente legge.