(1) Il servizio di medicina veterinaria è istituito presso ogni U.S.L. e non può essere unificato ad altri servizi.
(2) In ogni U.S.L. il servizio veterinario si articola nei due settori di cui all'articolo 8 della presente legge. I predetti settori provvedono, ciascuno per la parte di competenza, all'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 8.