(1) Il sindaco esercita le attribuzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale in materia di polizia veterinaria.
(2) Nella materia di cui al comma precedente il sindaco adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a norma dell'articolo 35 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 1980, n. 577.
(3) Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il sindaco si avvale dei servizi dell' U.S.L. competente per territorio secondo quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6.