(1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provinciale di cui all'articolo 45, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, le Unità Sanitarie Locali presentano alla Giunta provinciale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle iniziative che intendono attuare nel successivo anno per le attività di aggiornamento tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.
(2) Oltre agli obiettivi specifici dell'aggiornamento, il programma deve indicare:
- a) i servizi interessati;
- b) il numero dei dipendenti che, in relazione alle esigenze di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico-scientifico;
- c) la spesa complessiva prevista e le relative modalità di copertura.
(3) La Giunta provinciale, riconosciuta l'esigenza di attuare il programma per il buon funzionamento dei servizi, rilascia la prescritta autorizzazione con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
(4) I singoli provvedimenti di comando sono deliberati dal comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale competente nei limiti delle previsioni del programma autorizzato. Per sopravvenute inderogabili esigenze non previste dal programma i comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali possono chiedere alla Giunta provinciale, nel corso dell'anno, il rilascio di ulteriori autorizzazioni a comandi di cui al citato ultimo comma dell'articolo 45. La richiesta deve essere documentata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.
(5) Ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio di cui all'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, sentite le Unità Sanitarie Locali, entro il 31 gennaio di ogni anno fissa gli obiettivi generali dell'aggiornamento e le modalità di svolgimento dello stesso.