(1) La presente legge in attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e in riferimento al decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, disciplina le procedure concorsuali e il rapporto d'impiego del personale delle Unità Sanitarie Locali e dei servizi sanitari di cui all'articolo 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.
(2) Il decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982 concernente la "Normativa concorsuale del personale delle Unità Sanitarie Locali, in applicazione dell'articolo 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761", con successive modifiche e integrazioni, viene di seguito denominato decreto ministeriale.
(3) Ai fini dell'applicazione della presente legge i servizi sanitari di cui all'articolo 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, sono equiparati, ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge, alle Unità Sanitarie locali.
(4) Per quanto riguarda i menzionati servizi sanitari gli atti previsti dalla presente legge, che per le Unità Sanitarie Locali sono di competenza del comitato di gestione, spettano alla Giunta provinciale o all'Assessore provinciale competente per materia delegato dalla Giunta stessa.