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f) Legge provinciale1° giugno 1983, n. 131)
Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 giugno 1983, n. 30.

Art. 5 (Sfera di competenza del servizio-giovani della provincia)         delibera sentenza

(1)  Secondo i principi programmatici, enunciati nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Provincia promuove, ai sensi dell'articolo 8/4 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il costante sviluppo del servizio-giovani offrendo opportunità adeguate alle esigenze concrete di tutto il territorio tramite:

  1. la realizzazione, l'incremento, la sistemazione e l'allestimento di spazi adeguati per i giovani, quali sedi, centri, punti d'incontro, case per soggiorni, spazi per campeggi, ostelli, impianti ludici e ricreativi, centri d'informazione e consulenza ed altre strutture destinate al servizio-giovani,
  2. l'incentivazione delle attività e dei programmi ai sensi del precedente articolo 4;
  3. la qualificazione del servizio-giovani mediante la formazione e l'aggiornamento di operatori culturali volontari e per professione;
  4. il finanziamento, tramite l'erogazione di contributi, di personale preparato dal punto di vista pedagogico, occupato a tempo pieno o parziale, nell'ambito delle organizzazioni ed istituzioni del servizio-giovani;
  5. il potenziamento del servizio-giovani attraverso studi e progetti di carattere scientifico;
  6. la concessione di finanziamenti ad organizzazioni, ad enti pubblici e privati, nonché a comitati, gruppi giovanili e persone fisiche singole, ai sensi degli articoli 9 e 10. 3)

(2)  Agli effetti dell'attuazione del precedente comma la Provincia può offrire proprie prestazioni, manifestazioni e programmi, mettere a disposizione infrastrutture e intraprendere altre iniziative ritenute necessarie.4) 

(3) 5) 

massimeDelibera 24 gennaio 2023, n. 59 - Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per il gruppo linguistico italiano
massimeDelibera 7 dicembre 2021, n. 1049 - Criteri per l’attribuzione di vantaggi economici per la promozione servizio giovani, educazione permanente e conoscenza del tedesco seconda lingua e lingue straniere e del sistema di biblioteche pubbliche del gruppo linguistico italiano (vedi anche delibera n. 59 del 24.01.2023) (modificata con delibera n. 721 del 29.08.2023)
massimeDelibera 19 maggio 2020, n. 348 - Covid-19 - Cultura italiana - anticipo termini per la presentazione di vantaggi economici al 31 luglio 2020
massimeDelibera 30 ottobre 2018, n. 1109 - Aggiornamento dell'importo orario convenzionalmente stabilito per le prestazioni rese a titolo di volontariato
massimeDelibera 11 marzo 2013, n. 378 - Pacchetto di interventi per la riduzione della disoccupazione giovanile
3)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.
4)
Ai sensi dell'art. 10 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1, la Giunta provinciale ha la facoltà di diventare membro di organizzazioni giovanili o di associazioni che, comunque, si occupino di giovani ai sensi della presente legge.
5)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 2 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.
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