(1) Rientra nella finalità della presente legge assicurare alla popolazione giovanile della provincia di Bolzano un'ampia formazione culturale e sociale, tramite l'attività del servizio-giovani.
(2) Il servizio-giovani contribuisce, in modo autonomo, accanto alla famiglia, alla scuola e alla formazione professionale, a garantire nella società il diritto del giovane all'educazione e ad una propria formazione culturale.