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a) LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 1982, n. 71)
Integrazione provinciale degli indennizzi di espropriazione e di occupazione per l'esecuzione di opere di competenza statale

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1)

Pubblicata nel B. U. 6 aprile 1982, n. 15.

Art. 1

(1) La Provincia provvede ad integrare gli indennizzi dovuti dallo Stato a seguito di espropriazione ed occupazione per l'esecuzione di opere di competenza del medesimo, in misura pari alla differenza tra l'ammontare determinato a titolo definitivo, provvisorio o di acconto, dai competenti organi statali e quello determinabile applicandosi i criteri previsti dall'articolo 6, comma 2, e dagli articoli 8, 10, 13 e 14 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. 2)

(2) A tale fine l'ufficio estimo della Provincia redige apposita stima entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria al pagamento diretto dell'indennità agli aventi diritto o dal ricevimento della dichiarazione di questi ultimi di avere ricevuto un acconto sull'indennizzo ai sensi dell'articolo 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, resa nelle forme in esso prescritte o, nei casi di cessione volontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, dal ricevimento da parte dei cedenti di copia autentica dell'atto con cui è stata stipulata la relativa convenzione con il competente organo statale.

(3) Entro i successivi 30 giorni il Presidente della giunta provinciale con proprio decreto, indica l'ammontare dell'integrazione provinciale spettante agli aventi diritto e ne dispone il pagamento in loro favore, unitamente all'indennizzo statale. Copia del provvedimento viene comunicata ai competenti organi statali ai fini dell'emissione del decreto di esproprio, nonché del rimborso alla Provincia da parte dello Stato dell'indennizzo dallo stesso definito.

(4) Qualora la Provincia non provveda entro il termine di cui ai commi precedenti, gli uffici statali competenti provvedono direttamente al versamento dell'indennità di espropriazione o di occupazione, rimanendo impregiudicata l'adozione da parte del Presidente della giunta provinciale del proprio provvedimento integrativo.

(5) Nel decreto presidenziale di cui ai commi precedenti viene distinto l'ammontare dell'indennizzo statale, a titolo definitivo, provvisorio o di acconto, da quello dell'integrazione provinciale. Contro l'integrazione provinciale non è ammessa opposizione da parte degli aventi diritto. Qualora, in sede di opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la stessa determini un'indennità maggiore di quella stabilita dalla competente autorià amministrativa, dall'ulteriore importo dovuto dall'ente espropriante o occupante viene dedotta l'integrazione provinciale, fino all'importo ad essa corrispondente.

(6) Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione ai procedimenti in corso, se la liquidazione dell'indennità di esproprio o occupazione statale non sia divenuta definitiva, ovvero non sia impugnabile, ovvero non sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge e sempreché la notifica dell'indennità provvisoria ai proprietari espropriandi sia avvenuta in data non anteriore al 1° gennaio 1981.

(7) Ai fini del rimborso previsto dal penultimo comma dell'articolo 2 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e successive integrazioni, i competenti organi statali sono tenuti a comunicare al Presidente della giunta provinciale copia del provvedimento di determinazione dell'indennizzo di espropriazione o di occupazione definitivo. Il rimborso dell'importo dovuto avviene in favore della Provincia entro sei mesi dalla data di emissione di quest'ultimo provvedimento.

2)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 16 marzo 1992, n. 7.